di seguito le indicazioni trasmese dal'INPS di Brescia sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia che sta già generando una serie di incomprensioni per chi l'ha dovuta utilizzare in questi giorni. Ricordo che è diventata obbligatoria per i medici di famiglia. Nel documento ci sono i riferimenti a tutte le circolari in oggetto che potete consultare clicando sui link a fondo testo o direttamente sul sito del'INPS: www.inps.it.
OGGETTO: flusso telematico di trasmissione della certificazione di malattia.
L’Istituto, ha dato indicazioni alle proprie Strutture territoriali circa le modalità di funzionamento del flusso telematico di trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori, sia del settore privato che del settore pubblico, da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale o con questo convenzionati, in conformità alle disposizioni normative emanate in materia (1), sia con le circolari n. 60 del 16.04.2010, n. 119 del 7.09.2010, n. 164 del 28.12.2010, n. 21 del 31.01.2011 e messaggi n. 18901 del 16.07.2010 e n. 2597 del 2.02.2011, sia con varie iniziative formative.
Flusso telematico che si esplica nel modo seguente:
Ø i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN) acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC (circ. n. 60/2010 pag. 3-4);
Ø dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore (circ. n. 60/2010 pag. 4);
Ø negli eventuali casi di collegamenti Internet difficoltosi, i medici certificatori in possesso del PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione dell’invalidità civile, possono, tramite il numero verde 800180919 fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati di malattia (msg. n. 2597/2010);
Ø l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato (circ. n. 60/2010 pag. 4);
Ø l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN (circ. n. 60/2010 pag.4, msg. n. 18901/2010). In alternativa il datore di lavoro può scegliere l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (2) (circ. n. 119/2010);
Ø L’Inps, mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato).In alternativa, il cittadino può scegliere l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (3) (circ. n. 164/2010);
Ø l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni (circ. n. 60/2010 pag. 6-7).
Si ricorda,altresì, che la citata circolare n. 60 del 16.04.2010 ha specificato che l’Istituto fornisce assistenza, relativamente all’utilizzo dei propri servizi, ai lavoratori e ai datori di lavoro sia pubblici che privati tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail.
L’assistenza ai medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per eventuali anomalie o malfunzionamenti del flusso, viene fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Note:
(1) D.P.C.M. del 26 febbraio 2008 cui si è data attuazione con il D.P.C.M. del 26 febbraio 2008, art. 55 septies del decreto lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del decreto lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009.
(2) Previa richiesta da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata di una Sede dell’Istituto da parte del datore di lavoro, gli attestati possono essere inviati al medesimo tramite PEC.
(3) Il cittadino, facendone apposita richiesta, può scegliere di ricevere gli attestati alla sua casella di Posta Elettronica Certificata.
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCIRCOLARI%2fCircolare%20numero%2060%20del%2016-04-2010.htm&Accessibile=yes
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMESSAGGI%2fMessaggio%20numero%202597%20del%2002-02-2011.htm&Accessibile=yes